Art. 1.

      1. La Repubblica promuove le condizioni per garantire la tutela e lo sviluppo delle isole minori.
      2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali rimuovono gli ostacoli che impediscono ai cittadini italiani residenti nelle isole minori l'accesso a condizioni economiche e sociali pari a quelle assicurate agli altri cittadini e promuovono azioni tendenti a salvaguardare l'identità storico-culturale e la difesa ambientale delle isole minori.